Albo Pretorio
Pubblicità legale assolta con la pubblicazione nei propri siti informatici. (Legge n.69/09).
(Civit . delibera n.6, art. 32) Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea
1. “A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.